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Mutuo prima casa: esenzioni

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AdminIP2021

Pubblicato in Notizie Il 30 Maggio 2021

Sui mutui sulla prima casa, quindi, i soggetti di età inferiore a 36 anni (nell’anno in cui l’atto è rogitato) sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Fanno eccezione le seguenti categorie di immobili:

  • categoria catastale A1, abitazioni di tipo signorile;
  • categoria catastale A8, abitazioni in ville;
  • categoria catastale A9, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

L’esenzione per la tassazione è relativa agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, in relazione ai requisiti di cui sopra.

Naturalmente, le agevolazioni dovranno trovare conferma nel testo che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Sempre nella bozza del Decreto si legge che: “per gli atti relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta dell’ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto”.

Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui sopra e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall’articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni o di decadenza di quest’ultime, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

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