Il decreto Sostegni bis prevede che per le domande presentate a decorrere dall’entrata in vigore della disposizione fino al 30 giugno 2022, alle categorie aventi priorità per l’accesso al credito, in possesso di un ISEE non superiore a 30 mila euro, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, è concessa la garanzia di Stato sull’80% dell’esposizione bancaria.
I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo.
La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa (di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147), è incrementata di 290 milioni di euro per l’anno 2021 e di 30 milioni per l’anno 2022.